Passa ai contenuti principali

La sconfitta di Gubitosi: è la stampa bellezza!

da L'ultima Ribattuta del 25/3/2018


Ecco i punti più significativi dell’ordinanza nella quale il Tribunale Ordinario di Roma, prima sezione civile, ha rigettato la maxi richiesta di risarcimento danni dell’ex Dg di viale Mazzini, condannandolo invece al pagamento delle nostre spese legali. “Il signor Gubitosi lamenta che il giornale online L’Ultima Ribattuta, edito da Mediacontro s.r.l. e di cui Guido Paglia è il direttore responsabile, avrebbe avviato una vera e propria campagna diffamatoria contro di lui in qualità di direttore generale della RAI; che, in particolare, l’articolo “Guarda come dondola il Blues Brothers” del 5 marzo 2014, riportato integralmente nel ricorso, con allegato il video della partecipazione ad una festa privata, era lesivo della sua immagine e della privacy; che la campagna era stata perpetrata attraverso gli articoli: “Corte dei Conti a fari spenti sugli esterni RAI di Gubitosi” del 5 marzo 2014, riportato integralmente, “Rai: assunzioni dall’esterno ed epurazioni all’interno”, del 12 marzo 2014, “La cronaca delle richieste di tangenti e di come fu boicottata e distrutta la LDM” con contestuale intervista “Parla l’imprenditore Di Lorenzo, vittima di un sistema perverso” del 19 marzo 2014, “Povero Gubitosi, sarà il becchino della nuova RAI”, del 16 aprile 2014, “RosicheRai – Gubitosi ovvero la volpe e l’uva (delle nomine pubbliche)”, del 16 aprile 2014, “AffondeRai” del 7 maggio 2014, “Rai: quel testimone e le sue fatture” e “Di Lorenzo: errore non pagare quelle tangenti?”, del 21 maggio 2014, dei quali sono riportati i testi integrali, “Il caso Gubitosi e la copertina dell’Espresso”, del 28 maggio 2014, “Rai, il doppio gioco di Gubitosi”, del 3 giugno 2014, “Le fregole di Gubitosi: Super TG per Monica Maggioni”, del 18 giugno 2014, “Il sogno proibito di Gubitosi-Maggioni: Ballarò”, dell’8 luglio 2014, “Rai+News: l’informazione secondo Gubitosi-Maggioni (puntate n1-2-4-5 diffuse dal 14 al 28 luglio 2014, “Rai+News, il piano Gubitosi: alla Maggioni si perdona tutto”, diffuso il 28 luglio 2014, “Rai: Gubitosi: le ultime bugie per annunciare l’addio”, del 20 settembre 2014, “LosfasceRai di Gubitosi”, dell’8 ottobre 2014, “Rai: la chimera del nuovo modello sulle rovine formate da Gubitosi”, del 26 novembre 2014, intervista “Rai: Gibitosi come Don Abbondio: il coraggio uno non se lo può dare” e articolo “La fifa blu di Gubitosi”, del 3 dicembre 2014; che il sito del giornale online l’Ultima Ribattuta aveva anche pubblicato i video di due conferenze stampa dell’imprenditore Di Lorenzo la cui diffusione era stata a quest’ultimo inibita nell’ambito di un procedimento cautelare promosso dalla RAI nei confronti del Di Lorenzo innanzi al Tribunale di Roma, sezione marchi ed impresa, ove ne era stata riconosciuta la portata diffamatoria; che tutti gli articoli ed i video pubblicati contenevano circostanze false, malevoli illazioni, attacchi alla persona ed alle qualità fisiche e personali dell’istante e come tali, sia presi singolarmente che nel loro complesso, lesivi della reputazione, dell’immagine e dell’identità personale e professionale del ricorrente. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato in € 500.000, alla pubblicazione della sentenza sui principali quotidiani, comprese le testate online, nonché il sig. Guido Paglia al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art 12 della legge n. 47/48 e la condanna della Mediacontro s.r.l. alla rimozione dei video ed alla deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti gli articoli, con previsione di una penale giornaliera in caso di inottemperanza. Si costituivano i resistenti preliminarmente la nullità dell’atto introduttivo laddove veniva riportato per intero il contenuto degli articoli, senza indicare le frasi o le parole ritenute lesive e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande in quanto gli articoli, le interviste ed i video delle conferenze stampa erano legittima espressione del diritto di cronaca, di critica e di satira, mentre il video relativo alla festa non era lesivo della privacy tenuto conto che il ricorrente era personaggio pubblico ed in quanto in precedenza pubblicato da altre testate online e dal sito YouTube […]
Gli articoli oggetto di causa, globalmente considerati, non possono ritenersi illegittimi in quanto espressione del diritto di critica, legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art 21 della Costituzione […]
La critica è per sua natura sempre soggettiva, pertanto le opinioni riportate negli articoli possono essere senz’altro criticabili o effettivamente sferzanti, ma ciò non toglie che siano opinioni che possono essere legittimamente espresse.
[…] 
I toni degli articoli sono conformi alla linea editoriale del giornale online che, sebbene particolarmente aspri, si riferiscono, comunque, a questioni di rilevante interesse pubblico, quali le dinamiche interne al servizio pubblico radiotelevisivo. Gli aggettivi oggetto di doglianza contengono dei giudizi rispetto all’attore che, sebbene criticabili, rappresentano l’opinione degli articolisti sulla gestione della
Rai da parte dell’attore, all’epoca direttore generale, al quale non vengono attribuiti fatti falsi, ma viene fornita un’interpretazione evidentemente di parte della sua condotta.
[…] La vicenda relativa alla LDM ed alla denuncia dell’imprenditore Di Lorenzo appare anch’essa espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca. Dalla denuncia era, infatti, scaturito un procedimento penale, con varie ipotesi di reato tra le quali la concussione, poi conclusosi con l’archiviazione, ma non vi è dubbio che vi fosse l’interesse pubblico a conoscere della vicenda, come non vi è dubbio che il giornale online abbia espresso delle opinioni in merito, senz’altro criticabili, ma pur sempre delle opinioni. La pubblicazione delle interviste e delle conferenze stampa del Di Lorenzo, costituiscono manifestazione del diritto di cronaca, essendovi l’interesse pubblico a conoscere i contenuti della denuncia per la quale era stato avviato un procedimento penale e le opinioni dell’autore della denuncia. […]
Nel caso di specie non può ritenersi che il giornalista abbia “pilotato” l’intervista od abbia concorso nella eventuale diffamazione, avendo rivolto domande tese a chiarire il pensiero dell’intervistato. Gli articoli relativi al rapporto con la direttrice Maggioni ed i relativi titoli non possono ritenersi diffamatori, in quanto usano un linguaggio satirico ed “esagerato” non per far intendere l’esistenza di una relazione sentimentale, quanto per dar conto dell’opinione dell’autore e del direttore del giornale in ordine a presunte “preferenze” o “privilegi” concessi a quest’ultima dal sig. Gubitosi, sempre nell’ambito della formulazione di giudizi.
Un discorso a parte merita il video che ritrae l’attore con la moglie ad una festa privata travestito da Blues Brothers, difettando totalmente l’interesse pubblico a conoscere del video, posto che se è vero che il sig. Gubitosi è un personaggio pubblico, in tali occasioni non stava tenendo comportamenti che potessero interessare l’opinione pubblica. […]
L’art. 5 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica […] sancisce la libertà di trattamento, purché vi sia l’interesse pubblico all’informazione. […]
Viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l’attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano
determinati presupposti, ne configurano un limite. Nel caso di specie non vi è dubbio che la partecipazione alla festa in questione non avesse alcun rilievo in relazione al ruolo pubblico svolto dal sig. Gubitosi. Né vale a conferire legittimità al comportamento dei convenuti la circostanza che tale video fosse stato pubblicato da altri siti in epoca precedente alla pubblicazione da parte loro. Deve, pertanto, essere ordinata la rimozione del video dal sito del giornale dei convenuti. La domanda di risarcimento del danno, da esaminare, pertanto, solo sotto il profilo della violazione della riservatezza in ordine alla pubblicazione di tale video, deve, però, essere rigettata. Non sono, infatti, nemmeno stati allegati i fatti da cui desumere l’esistenza e la gravità del danno, quantomeno in relazione alla pubblicazione del video in questione. Tanto più che se danno vi è stato, esso era senz’altro stato già prodotto dalla precedente pubblicazione in rete da parte di altri siti, come è stato documentato dai convenuti. “Il danno non patrimoniale, – infatti – anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Alla sostanziale soccombenza segue la condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo.
Devono essere, invece, dichiarate integralmente compensate le spese di lite tra l’interventore ed i convenuti, in quanto trattandosi di intervento adesivo 
dipendente, non ha dato luogo alla necessità di svolgere ulteriore attività difensiva”.

P.Q.M. il Tribunale,
1) ordina alla Mediacontro s.r.l. la rimozione del video dal sito de L’Ultima Ribattuta
2) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dall’attore
3) condanna Luigi Gubitosi al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre iva e C.P.A.
4) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra l’intervenuta Rai ed i convenuti.
Così deciso in Roma, il 12/12/2015

IL GIUDICE
dott. Silvia Albano

vedi anche il video: Gubitosi balla


Commenti

Post popolari in questo blog

Avviso di selezione per Impiegati e Assistenti ai Programmi per la RAI TV

USI UR902 Informa che c'è tempo fino al 25 maggio 2018 per iscriversi alla selezione del personale indetta dalla Rai Tv. Leggi quanto segue che viene riportato da comunicazione interna RAI:  La Rai Radiotelevisione Italiana SpA promuove un'iniziativa di selezione per titoli  e prove, finalizzata ed individuare 30 risorse da Impiegare in qualità di  Impiegati e Assistenti ai Programmi da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati  ed Operai. Si riportano, a seguire, le declaratorie relative alle posizioni ricercate: Impiegato : è incaricato dell'espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative. In relazione al livello di competenza può essere preposto ad una area specialistica di attività (a titolo esemplificativo personale, controllo, legale. fiscale) e/o al coordinamento di atri impiegati.  Nell’espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti

Opportunità di lavoro in RAI per 40 tecnici diplomati

Porto a conoscenza dei nostri lettori che la RAI tv si appresta ad effettuare una selezione per il personale tecnico. Di seguito trovate copia dell'avviso pubblicato dalla RAI. AVVISO DI SELEZIONE: “TECNICI DIPLOMATI 2018” La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove, finalizzata ad individuare  40 risorse da impiegare nell'area tecnico-produttiva (Tecnici, Tecnici della Produzione, Tecnici ICT)  da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati ed Operai. Si riportano, a seguire, le declaratorie relative alle posizioni ricercate: Tecnico:  Il tecnico è incaricato della pianificazione, sviluppo e gestione dell’attività di progettazione, nonché della installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature anche tecnologicamente innovativi; inoltre, provvede direttamente o collabora alla introduzione in Azienda dell

Opportunità di lavoro in RAI per 10 tecnici laureati

Porto a conoscenza dei nostri lettori che la RAI tv si appresta ad effettuare una selezione per il personale tecnico. Di seguito trovate copia dell'avviso pubblicato dalla RAI. AVVISO DI SELEZIONE “TECNICI LAUREATI 2018” La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove, finalizzata ad individuare  10 risorse da impiegare nell'area tecnico-produttiva (Tecnici e Tecnici ICT)  da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati ed Operai. Si riportano, a seguire, le declaratorie relative alle posizioni ricercate: Tecnico:  Il tecnico è incaricato della pianificazione, sviluppo e gestione dell’attività di progettazione, nonché della installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature anche tecnologicamente innovativi; inoltre, provvede direttamente o collabora alla introduzione in Azienda delle nuove tecnologie ed al